Regionalizzazione scuola, ecco cosa si prevede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Il tema della regionalizzazione dell’istruzione è terreno di scontro tra istituzioni centrali e periferiche e il mondo della scuola.
Regionalizzazione scuola, ecco cosa si prevede in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Il tema della regionalizzazione dell’istruzione è terreno di scontro tra istituzioni centrali e periferiche e il mondo della scuola.
Circa un anno fa si è tenuto il referendum consultivo con cui gli elettori del Veneto si sono detti favorevoli a negoziare con il Governo centrale particolari forme di autonomia su determinate materie, il Veneto si erge a capofila di un movimento che in poche settimane ha visto altre realtà regionali unirsi alla “battaglia” (su tutte Lombardia ed Emilia-Romagna).
La Regione Veneto ha chiesto formalmente al Governo e al Parlamento di attuare il processo previsto dalla Costituzione per il riconoscimento di maggiori forme di autonomia alle regioni statuto ordinario.
Il sito specializzato Roars pubblica le bozze di intesa tra enti locali e governo, in particolare quelle di Veneto [DOC], Lombardia [DOC] ed Emilia Romagna [DOC].
Le pre-intese tra Governo e le tre Regioni interessate erano state firmate il 28 febbraio del 2018 dal Sottosegretario Bressa del PD, per il Governo Gentiloni.
Per Veneto e Lombardia l’intesa è praticamente simile: i docenti rimangono dipendenti statali (con lo stesso contratto collettivo nazionale) e dovranno rispettare la disciplina regionale. Tutto sarà competenza regionale: finalità e programmazione dell’offerta formativa, anche in funzione del territorio, la valutazione, l’alternanza scuola-lavoro, i rapporti con le scuole paritarie.

TITOLO II
Competenze attribuite alla regione Lombardia (idem per il Veneto)
Art. 10 – Competenze in materia Istruzione
1. E’ attribuita alla Regione Lombardia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa in materia di norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, con riferimento:
a) alla disciplina dell’organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, anche specificandone le funzioni in relazione al contesto sociale ed economico della Regione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e
formazione, anche mediante l’introduzione di ulteriori indicatori di valutazione legati al contesto
territoriale, nel quadro dei principi e criteri generali stabiliti dallo Stato e ferma restando la competenza
dell’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI) in
tema di valutazione degli apprendimenti;
c) alla disciplina della programmazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, alla formazione dei
docenti e alla destinazione delle relative risorse, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello
Stato e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
d) disciplina della programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello per il diploma di
istruzione secondaria superiore;
e) alla disciplina, anche mediante contratti regionali integrativi, dell’organizzazione e del rapporto di
lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche,
nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile e dei contratti nazionali di lavoro
del comparto scuola e della dirigenza scolastica;
f) alla disciplina della programmazione dell’offerta formativa integrata tra istruzione e formazione
professionale;
g) alla disciplina della programmazione delle rete scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti
relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le
istituzioni scolastiche, nell’ambito delle risorse attribuite a livello nazionale e di quelle fornite dalla
Regione ai sensi dell’articolo 11;
h) alla disciplina di specifici criteri coerenti con le esigenze territoriali, ulteriori rispetto alla disciplina
nazionale, per il riconoscimento della parità scolastica, dell’assegnazione dei contributi destinati alle
scuole paritarie e delle funzioni di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento;
i) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, nel rispetto dell’autonomia scolastica;
l) alla disciplina dell’istruzione degli adulti, della relativa programmazione formativa e
dell’organizzazione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), nell’ambito della
programmazione della rete scolastica regionale, assicurando il raccordo tra il sistema di istruzione degli
adulti e il sistema dell’istruzione e formazione professionale in funzione dell’integrazione con la
formazione professionale ed in coerenza con il contesto socio economico regionale, fatta salva
l’autonomia dei CPIA;
m) alla disciplina dell’organizzazione delle Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) per favorire
la programmazione dell’offerta formativa, in funzione delle specificità territoriali;
n) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario determinato
in funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al
fine di rendere disponibili, in modo stabile e coerente con il costo della vita nel territorio regionale,
incentivi economici e servizi integrati;
o) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Ordinario determinato in
funzione del fabbisogno territoriale di servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio;
p) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale per le residenze universitarie determinato in
funzione del fabbisogno di servizi e di strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo al
fine di rendere disponibili in modo stabile incentivi economici e servizi integrati.
Art. 11 – Norme relative al personale dell’Ufficio Scolastico e delle istituzioni scolastiche
regionali
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle competenze di cui all’articolo 10, ed in particolare le attività
di governo ed organizzazione del sistema scolastico regionale connesse alla funzione programmatoria,
sono trasferite alla Regione Lombardia le risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Ufficio scolastico
regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale, fatta salva la facoltà del relativo
personale di permanere nei ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei
ruoli di altra Amministrazione dello Stato, da esercitarsi trascorsi tre anni dal trasferimento delle
competenze.
2. Sono trasferiti alla Regione Lombardia i Dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito uno specifico
ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale trascorsi tre
anni dal trasferimento delle competenze. E’ trasferita alla Regione Lombardia la competenza di
nominare e attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale e dei Dirigenti scolastici
che abbiano scelto di rimanere nei ruoli dello Stato
3. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 sono definite, d’intesa con la
Regione Lombardia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto
scuola. Le procedure di mobilità di detto personale devono essere concluse entro un anno dall’entrata in
vigore della legge approvata sulla base della presente Intesa.
4. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata
o l’acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.
5. Contestualmente al trasferimento del personale di cui al comma 3 lo Stato procede alla
determinazione del costo storico riferito al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di
personale all’atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
6. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell’organico statale,
con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche della Lombardia al
momento della stipulazione della presente Intesa rimane
inserito nei ruoli statali, salva diversa volontà espressa dal personale stesso secondo le procedure di cui
al comma 11.
7. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce
i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova
assunzione, sia con contratti a tempo determinato che con contratti a tempo indeterminato, il personale
statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 11, chiede il trasferimento negli
stessi.
8. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di
ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto scuola. Gli istituti
e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di
pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, sono disciplinati,
sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da contratti integrativi regionali che
garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto,
nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.
9. La Regione Lombardia definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, sulla base della dotazione organica
complessiva definita a livello nazionale e in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale
statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione Lombardia nonché delle procedure di mobilità
extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell’anno precedente.
10. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale
previsto. Il personale assunto all’esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
11. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con
DPCM da adottare di intesa con la Regione Lombardia, è assicurata la possibilità di copertura mediante
la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Lombardia o di altre regioni,
che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale.
Per i Dirigenti scolastici da inserire nei ruoli regionali non è prevista la determinazione di una quota da
attribuirsi alla mobilità volontaria.
12. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche
della Lombardia che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa
statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. E consentito al personale appartenente ai ruoli
regionali il trasferimento verso altre sedi nazionali, con modalità che saranno determinate nei
provvedimenti attuativi.
13. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a
tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo
regionale.
14. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Lombardia, sono determinate le modalità di
quantificazione e trasferimento alla Regione Lombardia, delle risorse finanziarie relative al personale dei
ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche Lombardia, fermo restando che alla Regione sono garantite
complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate dallo Stato per la corresponsione del
trattamento economico, maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, compresi gli oneri
riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.
Art. 12 – Edilizia scolastica
1. È attribuita alla Regione Lombardia la potestà legislativa con riferimento:
a) alla costituzione e disciplina del Fondo pluriennale di edilizia scolastica, di adeguamento degli spazi
alla popolazione scolastica regionale, interventi di adeguamento e miglioramento sismico delle strutture
scolastiche;
b) alla disciplina dei criteri per l’individuazione dell’effettivo fabbisogno e delle priorità nel rispetto dei
criteri definiti a livello nazionale;
c) alla disciplina della programmazione regionale e degli interventi per l’utilizzo delle risorse nel rispetto
dei criteri di cui alla lettera b) e nel rispetto del monitoraggio degli interventi ai sensi del D.Lgs. n. 229
del 2011.
2. Al finanziamento delle spese di cui al comma precedente si provvede con le modalità previste
all’articolo 6.
[…]
Art. 25 – Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi e
allo start up d’impresa
1. Sono attribuite alla Regione Lombardia le competenze legislative e amministrative in materia di
ricerca scientifica e tecnologica – con esclusione della ricerca spaziale e aerospaziale – e di sostegno
all’innovazione per i settori produttivi nonché di sviluppo dell’attività d’impresa con riferimento alla
programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi a favore delle imprese e degli enti di ricerca,
nonché al controllo e alla vigilanza su tali interventi.
2. La Regione esercita le competenze di cui al comma 1 riferite alla programmazione attraverso la
definizione degli obiettivi, delle priorità di intervento, dei criteri attuativi, delle modalità e delle
procedure di intervento a sostegno dello sviluppo dell’attività di impresa, sia in fase di start up che di
consolidamento e grow up, della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo dei settori produttivi.
3. Con riferimento alle competenze di cui al comma 1 lo Stato definisce la quota di risorse da assegnare
alla Regione Lombardia tenendo conto dei fondi destinati alle agevolazioni alle imprese e agli enti di
ricerca lombardi in forma di contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi, concessioni di
garanzia, finanziamenti agevolati, con le modalità ed i parametri definiti in base a quanto previsto dalla
parte generale della presente Intesa.
Art. 26 – Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale
1. Nel rispetto dell’autonomia delle Istituzioni universitarie e degli indirizzi di politica nazionale in
materia di istruzione universitaria, la Regione Lombardia
concorre:
a) alla disciplina della programmazione universitaria, attraverso sinergie con le Istituzioni universitarie
presenti nella Regione
per l’istituzione di specifici corsi di studio, al fine di attivare un’offerta integrativa dei percorsi
universitari che favoriscano lo sviluppo tecnologico, economico e sociale coerente con le esigenze
espresse dal contesto economico, produttivo e sociale Lombardia;
b) all’utilizzo del sistema di valutazione del sistema ministeriale a livello regionale e alla definizione di
rapporti di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la
partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
c) alla costituzione e disciplina del Fondo integrativo pluriennale per la didattica da ripartire tra le
Università presenti in Regione anche tenendo conto di quanto riportato alle lettere a) e b);
f) alla disciplina del riconoscimento e della valorizzazione del lavoro di ricerca nel settore privato;
g) alla disciplina dei requisiti, dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’attività del ricercatore
d’impresa.
Emilia Romagna
L’intesa con l’Emilia Romagna interviene solo nell’istruzione tecnico professionale e non struttura
rigidamente il sistema di assunzioni e ruoli, lasciando più vaga e aperta la formulazione.

CAPO II
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative
nella materia dell’istruzione, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti
finalità:
2. garantire una organizzazione della rete scolastica e dell’offerta formativa adeguate alle politiche
educative e di welfare regionali attraverso la programmazione della dotazione degli organici e la sua
attribuzione alle autonomie scolastiche;
3. garantire in ambito regionale la realizzazione di un sistema unitario e integrato di istruzione
secondaria di secondo ciclo e di istruzione e formazione professionale (IeFP) che, nel rispetto delle
autonomie scolastiche, permetta di sviluppare le competenze dei giovani in coerenza con le
opportunità occupazionali del territorio e con le professionalità richieste dalle imprese, assicurando il
diritto effettivo dei giovani di scegliere se assolvere il diritto-dovere all’istruzione e formazione nel
“sistema di istruzione”, di competenza statale, o nel “sistema di istruzione e formazione
professionale” di competenza regionale;
4. qualificare l’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale in ambito regionale a partire
dalla piena valorizzazione dell’autonomia scolastica, nonché garantire un’offerta coerente di percorsi
di formazione terziaria non universitaria (ITS e IFTS) e corrispondere alla domanda di alte
competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo per incrementare le percentuali dei
giovani con istruzione di livello terziario;
5. sostenere e migliorare l’offerta universitaria presente sul territorio regionale attraverso la
programmazione e la promozione di percorsi universitari integrativi, diretti a favorire lo sviluppo
tecnologico economico e sociale del territorio, e la costituzione di fondi integrativi per la didattica, la
ricerca e la terza missione;
6. rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e universitario, mediante appositi incentivi
economici e servizi dedicati.
7. Il riconoscimento delle ulteriori competenze legislative e amministrative avviene nel rispetto
dell’autonomia delle università e delle istituzioni scolastiche, nonché delle libertà di insegnamento e
di ricerca, secondo quanto disposto dalla Costituzione.
Articolo 2 – Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione della rete
scolastica e di programmazione dell’offerta di istruzione
1. Alla Regione spetta l’organizzazione della rete scolastica e la programmazione dell’offerta di
istruzione regionale, definendo, in linea con gli standard nazionali, la relativa dotazione dell’organico
e la sua attribuzione alle autonomie scolastiche, attraverso un Piano pluriennale adottato d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l’assetto ordinamentale statale dei percorsi di
istruzione e la disciplina delle dotazioni organiche.
2. Alla Regione è altresì attribuita la competenza legislativa per la costituzione di un fondo regionale
attraverso il quale realizzare l’integrazione dell’organico di cui all’art. 1, comma 69, della Legge 13
luglio 2015, n. 107, e l’assegnazione di ulteriori posti per dare piena attuazione alle politiche
educative e formative regionali. Detti posti sono assegnati, per ciascun anno scolastico, ai sensi della
normativa vigente.
Articolo 3 – Competenze legislative per la realizzazione di un sistema integrato di istruzione
professionale e di istruzione e formazione professionale
1. Alla Regione è attribuita la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto delle competenze
statali e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le modalità organizzative e attuative idonee a
realizzare un Sistema unitario e integrato di istruzione professionale e di istruzione e formazione
professionale, in conformità al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e in coerenza con l’offerta di
istruzione regionale, anche attraverso l’utilizzo delle dotazioni organiche aggiuntive a seguito
dell’istituzione del fondo regionale di cui al comma 2 dell’articolo precedente.
Articolo 4 – Competenze legislative e amministrative in materia di organizzazione delle
fondazioni ITS
1. Ferma restando la disciplina in materia di riconoscimento dei titoli di istruzione tecnica superiore e
nel rispetto della competenza statale al rilascio dei relativi titoli e fatto salvo quanto previsto dalle
regole di gestione finanziaria e contabile, alla Regione è attribuita la competenza a definire
l’organizzazione delle fondazioni ITS per lo sviluppo delle relazioni fra autonomie scolastiche e
formative, istituzioni universitarie e sistema delle imprese. Alla Regione spetta, altresì, la definizione
di specifici standard organizzativi e gestionali, anche in relazione al raccordo fra istruzione tecnica
superiore e formazione universitaria.
Articolo 5 – Competenze in materia di programmazione di un’offerta integrativa di percorsi
universitari
1. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie e in coerenza con la programmazione
delle Università, ai sensi dell’art. 1-ter del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla
Legge 31 marzo 2005, n. 43, alla Regione è attribuita la competenza a programmare, d’intesa con la
Conferenza Regione Università, l’attivazione di un’offerta integrativa di percorsi universitari per
favorire lo sviluppo tecnologico, economico e sociale del territorio, nel rispetto dei requisiti di
sostenibilità dei corsi di studio universitari e della disciplina giuridica sui docenti universitari.
2. A tale fine, spetta alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale per la
Didattica.
3. Spetta inoltre alla Regione la costituzione di un Fondo integrativo pluriennale Regionale a favore
della Ricerca e dello sviluppo della Terza missione.
Articolo 6 – Competenze legislative in ordine alla costituzione di un Fondo pluriennale di
edilizia scolastica
1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo le risorse necessarie alla programmazione
degli interventi di messa in sicurezza, anche sotto il profilo antisismico, di efficientamento energetico
del patrimonio edilizio scolastico, nonché al fine di adeguare strutturalmente gli edifici scolastici alle
esigenze della programmazione scolastica, nel rispetto delle competenze delle Province, della Città
metropolitana e dei Comuni in materia, alla Regione è attribuita competenza legislativa in ordine alla
costituzione di un Fondo pluriennale di edilizia scolastica nel quale confluiscono anche le risorse dei
fondi nazionali.
Articolo 7 – Competenze legislative in materia di diritto allo studio
1. Al fine di rendere disponibili in modo stabile e continuo nel tempo incentivi economici e servizi
integrati che favoriscano l’integrazione sociale e la riduzione dell’abbandono scolastico, nonché al
fine di programmare stabilmente gli interventi a favore del diritto allo studio universitario, alla
Regione è attribuita la competenza legislativa in ordine:
2. alla costituzione di un Fondo pluriennale regionale per le residenze universitarie;
3. alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Scolastico;
4. alla costituzione di un Fondo pluriennale per il Diritto allo Studio Universitario.
In tali Fondi confluiscono anche le risorse nazionali in materia

TITOLO III
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA,
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE
Articolo 1 – Oggetto e finalità
1. Alla Regione Emilia-Romagna sono attribuite ulteriori competenze legislative ed amministrative
nelle materie del commercio con l’estero, della ricerca scientifica e tecnologica e del sostegno
all’innovazione per i settori produttivi, nonché dei rapporti internazionali e con l’Unione europea delle
Regioni, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, con le seguenti finalità:
2. promuovere l’internazionalizzazione del sistema produttivo, della ricerca, dell’innovazione e della
formazione dell’Emilia-Romagna, al fine di rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio nel
suo complesso;
3. promuovere l’ecosistema regionale della ricerca e dell’innovazione, rafforzando il sistema della
ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra ricerca e industria,
riconducendo ad unitarietà ed integrazione il sistema degli incentivi a tal fine previsti dalla
legislazione nazionale e regionale;
4. promuovere l’attrazione di investimenti in stretta relazione con l’Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), e Invitalia, l’Agenzia Nazionale per
l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa;
5. rafforzare il raccordo operativo con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
nelle materie di interesse comune;
6. predisporre politiche di agevolazione e supporto alle imprese nelle zone montane.